01/01/2023
Per le proprie vacanze estive moltissimi turisti scelgono le piccole isole dei molti arcipelaghi italiani. Perle di rara bellezza naturale, dove il tempo sembra essersi fermato e relax e tranquillità sono assicurati. Per salvaguardare questa quiete il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito delle normative che limitano o addirittura vietano, in alcune isole, il libero sbarco e la circolazione di veicoli durante i periodi di maggiore affluenza turistica. Lo scopo è quello di evitare il congestionamento dei territori a vantaggio sia dei turisti che della popolazione residente.
Prima di partire è quindi necessario conoscere bene tutte le regolamentazioni per evitare ogni tipo di sanzione.
Nell’Arcipelago delle Eolie, per quanto riguarda le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, data la carenza di strade percorribili con veicoli a motore, dal 1 Maggio al 31 Ottobre vi è il divieto assoluto di sbarco e circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. Sono esclusi da questa normativa i veicoli adibiti al rifornimento merci degli esercizi commerciali, i ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni e ai residenti sulle isole e i mezzi di servizio per eventi cinematografici o manifestazioni culturali, che necessiteranno ad ogni modo di un apposito permesso. Per le isole di Lipari, Filicudi e Vulcano il divieto è in vigore nei mesi estivi, esclusi da questo decreto i veicoli intestati ai residenti, ambulanze, carri funebri e veicoli delle Forze dell’Ordine, veicoli adibiti al trasporto merci, caravan e camper appartenenti a turisti titolari di una prenotazione minima di 7 giorni presso un campeggio o un parcheggio attrezzato, automobili e motocicli appartenenti a turisti titolari di una prenotazione minima di 7 giorni presso una struttura dell’isola. In questo ultimo caso tale prenotazione dovrà essere esposta ben visibile all’interno del mezzo.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 marzo 2023
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle isole Eolie. (23A02303) (GU n.94 del 21-4-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30 dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26;
Vista la nota prot. n. 26342 del 10 marzo 2023 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Siciliana comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio 2023 e n. 11118 del 7 marzo 2023;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023;
c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.
Art. 2
Deroghe
1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2022, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali. 3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto, che devono dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo; d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
5. Per poter fruire delle deroghe e' necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nei commi 1, 2 e 3.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 marzo 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1195